L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: elementi costitutivi e prova del reato ex art. 74 D.P.R. 309/90

Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’art. 74 del D.P.R. 309/90, rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale contemporaneo. La sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (punibile cioè indipendentemente dalla commissione dei reati-fine) richiede un’analisi rigorosa degli elementi che distinguono il sodalizio criminoso dal mero concorso di persone nel reato.
Affinché possa dirsi integrato il reato in questione è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali idonee all’attuazione del programma associativo; c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo (Sez. 6, Sentenza n.7387 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Si ritiene, infatti, che in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge.

L’elemento oggettivo: struttura organizzata

L’esistenza di un’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 richiede dunque una struttura organizzativa, seppur minima, volta alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria una gerarchia rigida o una “cassa comune” formalizzata, purché sussista un coordinamento funzionale tra i membri.
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, l’elemento organizzativo emerge prepotentemente dalla stabilità dei rapporti e dalla logistica. Di recente, ad esempio, la Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2025, n. 15221 ha sottolineato come la disponibilità di basi operative (come abitazioni specifiche destinate allo stoccaggio) e la suddivisione dei compiti, siano indici inequivocabili di una struttura associativa. Il tempo di osservazione non deve essere necessariamente lungo se le condotte monitorate rivelano un “sistema collaudato” e non episodico.

L’elemento soggettivo: l’affectio societatis

Il vero spartiacque tra la partecipazione associativa e il concorso eventuale (art. 110 c.p.) risiede nell’elemento psicologico. Per la configurabilità del reato, è infatti necessaria la prova della consapevolezza e della volontà del singolo di far parte di un gruppo organizzato.
La Cassazione ha più volte ribadito che:
“Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga” (Cass. Sez. IV, sent. n. 15221/2025; Sez. IV, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). Senza la prova di questa specifica consapevolezza, l’imputato deve essere assolto, anche in presenza di condotte materiali reiterate che potrebbero apparire, ad un’analisi superficiale, come partecipazione.

Ruoli e trattamento sanzionatorio

L’art. 74 D.P.R. 309/90 opera una fondamentale distinzione punendo, al primo comma, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’organizzazione mentre, al comma successivo, prevede una pena meno severa per chi partecipa alla associazione rivestendo un ruolo diverso; in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso escludendo, però, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).
In riferimento, invece, al ruolo di organizzatore la giurisprudenza di legittimità ha precisato che spetta a colui che “coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola”, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l’associazione criminale è strutturata e si diparte (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256).

La Giurisprudenza ha affrontato il delicato tema delle aggravanti, in particolare quella del numero degli associati (art. 74, comma 3), evidenziando la necessità di un rigoroso vaglio motivazionale sul punto.
Occorre poi richiamare la distinzione tra l’ipotesi ordinaria e l’ipotesi lieve (art. 74, comma 6):
secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimità, tale autonoma ipotesi delittuosa (Sez. U. 34475 del23/6/2011, Valastro, Rv. 250352-01) è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il patto associativo, sia pur connotato, nella sua attuazione,da rudimentali profili organizzativi, deve fondarsi su una progettualità relativa a fatti che non oltrepassino la soglia dellalieve entità: in tal senso depone il riferimento della norma incriminatrice al fatto che l’associazione deve essere “costituita” per commettere i reati di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’aver attribuito rilevanza al momento genetico dell’associazione, conduce a ritenere che la “lieve entità” dei fatti deve caratterizzare la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell’approvvigionamento, sia le fasi successive.

Il regime cautelare e la presunzione di pericolosità

Sotto il profilo processuale, chi è indiziato di partecipazione a tale associazione soggiace a un regime cautelare rigoroso. La Cassazione ha confermato l’operatività della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., aggiungendo che tale presunzione può essere superata solo se vengono prospettati elementi idonei a scardinarla “secondo quel criterio di superamento del ragionevole dubbio che la norma stessa impone quale soglia probatoria”. In assenza di tali elementi, la misura cautelare massima rimane la scelta obbligata per garantire le esigenze di tutela della collettività (Cass. Pen., Sez. IV, 9 settembre 2025, n. 30480)
In conclusione, l’analisi della giurisprudenza di legittimità conferma che l’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 non è un “modello astratto”, ma una realtà che richiede prove concrete di stabilità organizzativa e, soprattutto, di un vincolo psicologico cosciente. In questo senso la Cassazione deve svolgere un ruolo di “sentinella”, garantendo che la severità del trattamento sanzionatorio e cautelare sia sempre sorretta da una motivazione logica e aderente alle risultanze istruttorie.

Avv. Sergio Di Mariano – Avvocato Penalista a Catania