Il LEGAL STRATEGIST: quando la strategia difensiva conta più del codice

Nel senso comune, l’avvocato è colui che conosce le leggi. Nella realtà dei tribunali, tuttavia, la conoscenza del diritto è solo il requisito minimo. La vera differenza tra un risultato mediocre e un successo processuale risiede nella strategia: quella capacità quasi architettonica di costruire una difesa che non si limiti a rispondere alle accuse, ma che governi l’intero andamento della controversia. Che si tratti di un’aula penale o di un contenzioso civile, oggi un avvocato deve essere prima di tutto un Legal Strategist.

Il Processo Penale: gestire il rischio e governare la prova

Nel diritto penale, la strategia non è un’opzione, è una necessità vitale. Qui, la libertà del cliente dipende dalla capacità del difensore di bilanciare rischi e benefici in un ambiente ad alta pressione.

1. La valutazione del rischio e la scelta del percorso

Prima ancora di entrare in aula, la strategia si gioca sulla scelta del rito. Un avvocato esperto effettua un’analisi predittiva:

  • Rito Abbreviato o Patteggiamento: Sono scelte strategiche basate sulla “tenuta” del fascicolo del Pubblico Ministero. Se le prove dell’accusa sono schiaccianti, lo stratega punta alla riduzione del danno (lo sconto di pena) o alla certezza dell’ottenimento di determinati benefici (pena sospesa, non menzione nel casellario giudiziale, ecc.)

  • Dibattimento: È la scelta del “tutto o niente”. Si intraprende quando la strategia mira a scardinare la prova in aula attraverso il controesame o quando le indagini difensive hanno prodotto elementi così solidi da poter ribaltare l’ipotesi accusatoria.

Il rischio calcolato: Non scegliere un rito alternativo quando le prove sono univoche non è “combattere”, è esporre il cliente a un rischio irrazionale.

2. Le Indagini Difensive: costruire il “contro-fascicolo”

Le indagini difensive (art. 391-bis e ss. c.p.p.) sono il motore della difesa proattiva. Senza di esse, l’avvocato è spesso costretto a subire l’azione dell’accusa.

  • L’investigazione scientifica: In un’epoca di prove digitali e DNA, lo stratega nomina consulenti tecnici (esperti informatici, medici legali, genetisti) per verificare la correttezza metodologica delle analisi dell’accusa.

  • La ricerca di fonti inedite: Cercare testimoni che la polizia giudiziaria non ha ascoltato o reperire filmati di telecamere private prima che vengano sovrascritti. Queste non sono solo attività tecniche, sono mosse tattiche per acquisire un vantaggio informativo.

3. Il “Timing” e l’uso sapiente degli elementi raccolti

Possedere un’informazione favorevole non significa doverla usare subito. La gestione degli elementi emersi dalle indagini difensive segue le regole della tattica militare:

  • L’effetto sorpresa: In alcuni casi, rivelare una prova durante le indagini preliminari può spingere il PM a chiedere l’archiviazione. In altri, è più efficace “congelarla” e utilizzarla durante il controesame del testimone chiave dell’accusa per minarne la credibilità in modo irreversibile davanti al Giudice.

  • La Discovery selettiva: Lo stratega valuta quali atti depositare e quali tenere come “riserva indiziaria”. Ogni deposito deve avere uno scopo: influenzare una misura cautelare, orientare il rinvio a giudizio o preparare il terreno per il dibattimento.

4. Il Framing: pilotare l’attenzione del Giudice

Il Giudice penale deve decidere “oltre ogni ragionevole dubbio”. La strategia della difesa punta a creare o evidenziare quel dubbio, agendo sulla gerarchia delle informazioni:

  • Spostamento del focus: Se l’impianto accusatorio si basa su un’intercettazione ambigua, l’avvocato stratega non si perde a contestare mille dettagli minori, ma concentra tutta l’energia (e l’attenzione del Giudice) sulla decontestualizzazione di quella frase o sull’errore di trascrizione del perito.

  • La narrazione alternativa: Non basta dire “l’imputato non è colpevole”; bisogna offrire al Giudice un’altra spiegazione logica e coerente dei fatti. Lo stratega seleziona gli elementi delle indagini difensive per costruire questo binario parallelo, rendendo la tesi dell’accusa solo una delle tante interpretazioni possibili, e quindi non più “certa”.

Il Contenzioso Civile: l’arte del pragmatismo

Se nel penale si combatte per la libertà, nel civile si combatte per l’interesse (economico, relazionale o d’impresa). Qui, la strategia deve essere guidata da un realismo spietato.

Obiettivo del Cliente vs. trionfo in giudizio

La vittoria più grande per un avvocato civilista non è necessariamente una sentenza favorevole dopo dieci anni di giudizio. Il vero successo è il raggiungimento dell’obiettivo del cliente nel modo più efficiente possibile.

  • Scelte Stragiudiziali: Spesso, la migliore strategia è evitare il giudice. Una transazione ben costruita o una negoziazione assistita possono garantire un risultato immediato e certo, proteggendo il cliente dall’incertezza dei tempi della giustizia.

  • Strategia Giudiziale: Quando la causa è inevitabile, ogni mossa deve essere finalizzata a posizionarsi in una situazione di forza negoziale. La scelta del rito, la precisione nelle preclusioni istruttorie e la capacità di prevedere le mosse della controparte sono gli strumenti con cui lo stratega modella l’esito della lite. D’altra parte le lungaggini dei giudizi possono anche tornare utili quando l’interesse del cliente è quello di prenderere tempo.

In conclusione, adottare la giusta strategia significa prevedere gli effetti di ogni parola detta o taciuta. Significa avere il coraggio di scegliere una strada rischiosa se le probabilità di successo lo giustificano, o la saggezza di mediare quando il rischio diventa irragionevole. Perché, alla fine, il diritto è lo strumento, ma la strategia è la mano che lo guida.

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L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: elementi costitutivi e prova del reato ex art. 74 D.P.R. 309/90

Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’art. 74 del D.P.R. 309/90, rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale contemporaneo. La sua natura di reato di pericolo a consumazione anticipata (punibile cioè indipendentemente dalla commissione dei reati-fine) richiede un’analisi rigorosa degli elementi che distinguono il sodalizio criminoso dal mero concorso di persone nel reato.
Affinché possa dirsi integrato il reato in questione è necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali idonee all’attuazione del programma associativo; c) ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo (Sez. 6, Sentenza n.7387 del 03/12/2013, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, Sentenza n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Si ritiene, infatti, che in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge.

L’elemento oggettivo: struttura organizzata

L’esistenza di un’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 richiede dunque una struttura organizzativa, seppur minima, volta alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria una gerarchia rigida o una “cassa comune” formalizzata, purché sussista un coordinamento funzionale tra i membri.
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, l’elemento organizzativo emerge prepotentemente dalla stabilità dei rapporti e dalla logistica. Di recente, ad esempio, la Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2025, n. 15221 ha sottolineato come la disponibilità di basi operative (come abitazioni specifiche destinate allo stoccaggio) e la suddivisione dei compiti, siano indici inequivocabili di una struttura associativa. Il tempo di osservazione non deve essere necessariamente lungo se le condotte monitorate rivelano un “sistema collaudato” e non episodico.

L’elemento soggettivo: l’affectio societatis

Il vero spartiacque tra la partecipazione associativa e il concorso eventuale (art. 110 c.p.) risiede nell’elemento psicologico. Per la configurabilità del reato, è infatti necessaria la prova della consapevolezza e della volontà del singolo di far parte di un gruppo organizzato.
La Cassazione ha più volte ribadito che:
“Integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga” (Cass. Sez. IV, sent. n. 15221/2025; Sez. IV, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). Senza la prova di questa specifica consapevolezza, l’imputato deve essere assolto, anche in presenza di condotte materiali reiterate che potrebbero apparire, ad un’analisi superficiale, come partecipazione.

Ruoli e trattamento sanzionatorio

L’art. 74 D.P.R. 309/90 opera una fondamentale distinzione punendo, al primo comma, le condotte di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’organizzazione mentre, al comma successivo, prevede una pena meno severa per chi partecipa alla associazione rivestendo un ruolo diverso; in generale tale partecipazione può dirsi integrata dalla condotta di chi faciliti lo svolgimento della intera attività criminale così assicurando la concreta realizzazione del programma criminoso escludendo, però, la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, ovvero la mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Di Punzio, Rv. 276692).
In riferimento, invece, al ruolo di organizzatore la giurisprudenza di legittimità ha precisato che spetta a colui che “coordina l’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola”, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifermento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l’associazione criminale è strutturata e si diparte (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256).

La Giurisprudenza ha affrontato il delicato tema delle aggravanti, in particolare quella del numero degli associati (art. 74, comma 3), evidenziando la necessità di un rigoroso vaglio motivazionale sul punto.
Occorre poi richiamare la distinzione tra l’ipotesi ordinaria e l’ipotesi lieve (art. 74, comma 6):
secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimità, tale autonoma ipotesi delittuosa (Sez. U. 34475 del23/6/2011, Valastro, Rv. 250352-01) è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il patto associativo, sia pur connotato, nella sua attuazione,da rudimentali profili organizzativi, deve fondarsi su una progettualità relativa a fatti che non oltrepassino la soglia dellalieve entità: in tal senso depone il riferimento della norma incriminatrice al fatto che l’associazione deve essere “costituita” per commettere i reati di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’aver attribuito rilevanza al momento genetico dell’associazione, conduce a ritenere che la “lieve entità” dei fatti deve caratterizzare la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell’approvvigionamento, sia le fasi successive.

Il regime cautelare e la presunzione di pericolosità

Sotto il profilo processuale, chi è indiziato di partecipazione a tale associazione soggiace a un regime cautelare rigoroso. La Cassazione ha confermato l’operatività della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., aggiungendo che tale presunzione può essere superata solo se vengono prospettati elementi idonei a scardinarla “secondo quel criterio di superamento del ragionevole dubbio che la norma stessa impone quale soglia probatoria”. In assenza di tali elementi, la misura cautelare massima rimane la scelta obbligata per garantire le esigenze di tutela della collettività (Cass. Pen., Sez. IV, 9 settembre 2025, n. 30480)
In conclusione, l’analisi della giurisprudenza di legittimità conferma che l’associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 non è un “modello astratto”, ma una realtà che richiede prove concrete di stabilità organizzativa e, soprattutto, di un vincolo psicologico cosciente. In questo senso la Cassazione deve svolgere un ruolo di “sentinella”, garantendo che la severità del trattamento sanzionatorio e cautelare sia sempre sorretta da una motivazione logica e aderente alle risultanze istruttorie.

Avv. Sergio Di Mariano – Avvocato Penalista a Catania

Il nuovo reato di Manipolazione Artificiale di Immagini e Video (Deep Fake) previsto dall’art. 612-quater c.p.

Il fenomeno dei deepfake, prodotti dall’avanzamento dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) generativa, rappresenta una delle sfide più significative per l’ordinamento giuridico contemporaneo. Il deepfake è una tecnica per la sintesi di immagini, video e voci basata sull’IA, utilizzata per generare contenuti multimediali alterati o completamente falsificati, rendendoli sempre più indistinguibili dalla realtà. Questa capacità di simulazione perfetta ha creato un rischio sistemico che tocca diversi settori, dalla disinformazione politica — con esempi noti come i falsi video che ritraggono personaggi pubblici — al danno reputazionale grave e, in particolare, all’abuso sessuale virtuale, noto come deepfake porn. La gravità e la pervasività di questi attacchi hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo ad hoc.

La Legge 132/2025: un approccio olistico alla criminalità AI

Il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è stato introdotto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed in vigore dal 10 ottobre 2025. Questa legge non si limita all’introduzione del 612-quater, ma adotta un approccio olistico alla criminalità potenziata dall’AI.

Il Capo V, Articolo 26 della L. 132/2025, apporta diverse modifiche sistematiche al Codice Penale:

  1. L’illecito specifico (Art. 612-quater): la nuova fattispecie dedicata alla diffusione lesiva di contenuti AI.

  2. L’aggravante comune (Art. 61, n. 11-decies c.p.): viene aggiunta una circostanza aggravante generale che si applica a tutti i reati (salvo quelli in cui l’AI è già un elemento costitutivo) commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, qualora questi abbiano costituito un “mezzo insidioso”, ostacolato la difesa pubblica o privata, o aggravato le conseguenze del reato.

  3. La tutela elettorale (Art. 294 c.p.): Viene introdotta un’aggravante a effetto speciale per il reato di attentati contro i diritti politici del cittadino, prevedendo una pena più severa se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

  4. Specifiche aggravanti per i reati di Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) e di Manipolazione dei Mercati Finanziari (Art. 185 del Decreto Lgs. 4 febbraio 1998, n. 58): aumenti di pena se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 612-quater c.p.

Il nuovo Articolo 612-quater c.p. è rubricato come “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” e recita testualmente:

«Chiunque cagiona ingiusto danno a una persona, trasferendo, pubblicando o in altro modo diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’uso di sistemi di intelligenza artificiale e capaci di trarre in inganno circa la loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

Questa fattispecie si configura come un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque; è un reato di danno, poiché l’evento lesivo (ingiusto danno) è un elemento costitutivo necessario per la sua consumazione (distinguendosi dai reati di mero pericolo); ed è un reato a forma vincolata rispetto al mezzo, richiedendo specificamente l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il bene giuridico primario tutelato dal 612-quater è l’identità personale e la reputazione del soggetto, intese come il diritto a non vedere la propria immagine, voce o rappresentazione digitale distorta e diffusa in modo ingannevole.

Gli elementi oggettivi della condotta

L’analisi degli elementi oggettivi rivela la specificità del 612-quater nel contrasto alla criminalità digitale avanzata. Innanzitutto, l’utilizzo di “sistemi di intelligenza artificiale è un elemento tipico fondamentale. Questo requisito traccia un confine netto, distinguendo il deepfake da manipolazioni digitali più tradizionali (come un semplice fotoritocco). La norma impone che la falsificazione sia stata ottenuta attraverso la tecnologia IA. In assenza di una definizione normativa univoca di “sistema di IA” nel diritto italiano, spetterà alla giurisprudenza e alla perizia tecnica definire i parametri oggettivi di tale mezzo per escludere dalla fattispecie le semplici alterazioni non basate su modelli generativi complessi.

L’oggetto materiale del reato è ampio, includendo immagini, video o voci” falsificati o alterati. L’esplicita inclusione delle voci è cruciale, poiché copre i fenomeni emergenti di voice cloning o deep audio, spesso usati in schemi di frode o per minare la credibilità di figure pubbliche.

La condotta punita consiste nell’atto di “trasferire, pubblicare o in altro modo diffondere”. Questa tripartizione garantisce una copertura esaustiva di ogni modalità di divulgazione, includendo sia atti privati (come l’invio via chat a un singolo individuo o a un gruppo ristretto) sia la pubblicazione su piattaforme pubbliche (social media, siti web). La diffusione deve avvenire senza il consenso della persona rappresentata.

Il requisito dell’attitudine a trarre in inganno.

Un requisito oggettivo di straordinaria importanza è che i contenuti manipolati siano “capaci di trarre in inganno circa la loro genuinità”. Questo elemento stabilisce un doppio livello di tipicità: non basta che il contenuto sia generato da IA e diffuso senza consenso; è necessario che il risultato finale sia tecnologicamente efficace e credibile. Se un deepfake è grossolano, palesemente satirico, o comunque inefficace nel generare credibilità, la fattispecie non può considerarsi realizzata, poiché mancherebbe l’offensività specifica.

Questo requisito si collega, peraltro, al dibattito europeo sulla regolamentazione dell’IA. Mentre l’AI Act impone in generale obblighi di trasparenza, come la marcatura o l’etichettatura dei contenuti generati artificialmente, il 612-quater interviene a livello repressivo. Nel diritto penale italiano, la capacità di inganno è valutata ex ante in relazione al potenziale lesivo: anche se un contenuto includesse un disclaimer tecnico (in ossequio all’AI Act), se la sua diffusione è dolosa e sfrutta l’intrinseca capacità del contenuto stesso di ingannare il pubblico meno attento, il reato può comunque sussistere se ne deriva un ingiusto danno.

La causalità del danno

L’Articolo 612-quater richiede che la condotta di diffusione cagioni un danno ingiusto. L’ingiusto danno è l’evento del reato e deve essere provato in giudizio come conseguenza diretta e immediata della diffusione del contenuto deepfake.

Il danno può assumere natura patrimoniale, ma soprattutto non patrimoniale (morale, esistenziale o reputazionale), configurandosi in primo luogo come lesione all’identità personale digitale. La necessità di provare l’evento dannoso impedisce che la norma sia utilizzata in modo sproporzionato contro atti che, pur manipolati, non generano una lesione concreta, agendo di fatto come una clausola di riserva implicita per la libertà di espressione legittima.

Il dolo e la mancanza di consenso

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico: l’agente deve avere la coscienza e la volontà di diffondere il contenuto manipolato da AI senza il consenso della vittima, con la previsione e l’accettazione (o la volontà) che tale diffusione causi un ingiusto danno.

È interessante notare come la formulazione del 612-quater, che lega la punibilità al risultato (danno ingiusto), lo distingua in modo significativo dall’Articolo 612-ter c.p. (secondo comma), il quale richiede un fine di nocumento specifico (dolo specifico). La scelta di incriminare la causazione dell’evento dannoso nel 612-quater semplifica l’onere probatorio a carico dell’accusa rispetto all’intenzione ultima dell’autore, concentrandosi sulla causalità tra la diffusione del deepfake e il pregiudizio effettivamente subito dalla vittima.

Regime sanzionatorio e procedibilità

La sanzione prevista per la commissione del delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è la reclusione da uno a cinque anni .

Il regime di procedibilità per l’Art. 612-quater c.p. è complesso e bilanciato, stabilendo la regola generale della perseguibilità a querela della persona offesa. Questo assetto procedurale rispetta l’interesse primario del bene giuridico tutelato (l’integrità morale e la reputazione), la cui protezione è lasciata all’iniziativa della vittima.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto specifiche eccezioni che prevedono la perseguibilità d’ufficio, qualora l’interesse pubblico diventi preponderante rispetto alla riservatezza della vittima: connessione con altro delitto per il quale si procede d’ufficio; fatto commesso nei confronti di persona incapace (per età o infermità); fatto commesso nei confronti di Pubblica Autorità a causa delle funzioni.

L’eccezione relativa al fatto commesso nei confronti di una Pubblica Autorità a causa delle funzioni esercitate evidenzia un aspetto cruciale. Essa dimostra che il 612-quater non è stato concepito unicamente come reato contro la persona, ma anche come meccanismo di difesa contro attacchi all’autorità statale e alla stabilità democratica, specialmente nel contesto della disinformazione elettorale potenziata dall’AI. Poiché la fiducia nelle istituzioni è un bene collettivo, in questi casi lo Stato assume l’onere dell’azione penale, indipendentemente dalla volontà del singolo funzionario.

Il ruolo dell’aggravante generale AI (Art. 61 n. 11-decies c.p.)

È cruciale distinguere l’ambito del 612-quater da quello dell’aggravante comune introdotta all’Art. 61 n. 11-decies c.p. L’aggravante si applica a tutti quei reati (come frodi, minacce o estorsioni) commessi attraverso l’IA, dove l’AI funge da strumento insidioso o ostacolante la difesa .

Il 612-quater, invece, è la norma specifica che punisce l’illecito di diffusione del contenuto AI manipolato. L’aggravante opera quindi in modo trasversale sulle altre fattispecie, dimostrando la chiara volontà del legislatore di sanzionare l’uso strumentale e dannoso dell’IA in ogni contesto criminale, creando una cornice punitiva robusta e completa.

Avv. Sergio Di Mariano

(peer reviewed)

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Commenti diffamatori su forum e blog: quando il gestore del sito è responsabile?

La Corte Suprema di Cassazione, con l’importante Ordinanza n. 17360/2025 della Terza Sezione Civile, ha chiarito in modo definitivo i limiti di responsabilità civile di chi gestisce un blog o un forum, rispetto ai commenti diffamatori lasciati dagli utenti.

La pronuncia è cruciale perché traccia una linea netta tra il dovere di controllo preventivo (che non esiste) e l’obbligo di intervento postumo (che invece è tassativo).

La controversia nasce da una richiesta di risarcimento danni presentata da un soggetto che riteneva di aver subito un danno a causa di commenti ingiuriosi pubblicati da terzi sul blog del convenuto.

Sia il Tribunale di Siena che la Corte d’Appello di Firenze avevano rigettato la domanda di risarcimento portando la questione in Cassazione. Il cuore del dibattito era l’interpretazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 70/2003, la norma italiana che recepisce la Direttiva europea sul commercio elettronico.

Sui primi due motivi di ricorso la Cassazione è stata chiara: se sei un blogger o un gestore di piattaforma passivo – cioè non effettui un’attività di filtro, valutazione o selezione attiva e sistematica sui contenuti di terzi – non sei responsabile della pubblicazione iniziale.

Il principio è sancito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 che esclude un obbligo generale di sorveglianza.

L’Onere della Prova è dell’Attore: chi subisce il danno deve dimostrare che il gestore agiva come “hosting provider attivo” (cioè, faceva moderazione preventiva prima della pubblicazione) o che era effettivamente a conoscenza del carattere illecito dello specifico commento prima che venisse pubblicato.

Nel caso in esame, non era stata provata un’attività di filtro attivo da parte del blogger, quindi l’accusa di responsabilità per la pubblicazione è stata rigettata.

Il nodo cruciale: l’obbligo di rimozione e la “conoscenza legale”

Il terzo motivo di ricorso, che verteva sull’omessa rimozione dei contenuti dopo che il gestore ne era venuto a conoscenza, è stato invece accolto dalla Cassazione. La Corte d’Appello aveva sostenuto che l’obbligo di rimuovere un commento illecito sorgesse solo dopo una comunicazione formale da parte delle autorità competenti (la c.d. “conoscenza qualificata”). Questo, secondo la Corte territoriale, deriverebbe dall’inciso aggiunto dal legislatore italiano all’art. 16 del D.Lgs. 70/2003: “…su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni…”.

La Cassazione ha sconfessato tale interpretazione, allineandosi con la propria precedente giurisprudenza civile e penale. Ha chiarito che l’obbligo di rimuovere sorge non appena l’hosting provider acquisisca la consapevolezza del carattere illecito del contenuto, indipendentemente dalla fonte della notizia: il gestore è tenuto ad attivarsi per la rimozione non appena sia a conoscenza che l’informazione è manifestamente illecita. Questa conoscenza può derivare dalla segnalazione della parte lesa (“aliunde“) o da una semplice evidenza del contenuto.

Il provider deve dunque provvedere alla rimozione se è a conoscenza legale dell’illecito (cioè la manifesta illiceità è ragionevolmente constatabile) ed è stato edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti da rimuovere. La comunicazione dell’autorità competente rende solo più agevole per il gestore percepire la manifesta illiceità, ma non è l’unica via per far sorgere l’obbligo.

In sostanza, per l’omessa rimozione l’unica condizione richiesta dall’art. 16, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 70/2003 è che il prestatore “non sia effettivamente a conoscenza” dell’illecito, o che, una volta venutone a conoscenza, non agisca immediatamente per la rimozione.

L’Ordinanza 17360/2025 è un monito per tutti i gestori di piattaforme, grandi o piccole:

  1. Nessun controllo preventivo: Non vi è l’obbligo di sorvegliare preventivamente i contenuti degli utenti.

  2. Obbligo di intervento immediato: Una volta che un contenuto illecito viene segnalato (anche da un utente o dalla parte lesa) e la sua illiceità è manifesta, vi è l’obbligo di agire immediatamente per la rimozione.

Il mancato adempimento di tale obbligo non rende “complici” del reato di diffamazione in senso stretto, ma espone il gestore del sito alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni, poiché la permanenza online del contenuto equivale a una consapevole condivisione della diffamazione.

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Decreto Sicurezza: il nuovo reato di “Occupazione Arbitraria di Immobile destinato a domicilio altrui”

Il recente Decreto Legge 48/2025 (Decreto Sicurezza) segna un punto di svolta significativo nella lotta contro l’occupazione abusiva di immobili in Italia. La principale novità è stata introdotta dall’art. 10 del Decreto Sicurezza con l’inserimento nel Codice Penale del reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, disciplinato dal nuovo Articolo 634-bis c.p.. Questa nuova fattispecie mira a contrastare in modo più incisivo le condotte di chi si appropria illegittimamente di un’abitazione.

Il reato si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze, oppure impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrarvi. La cornice edittale prevista è severa: la reclusione da due a sette anni , un inasprimento significativo rispetto alle pene contemplate per il distinto reato di invasione di terreni o edifici (Art. 633 c.p.).

La norma estende la punibilità anche a chi si appropria di un immobile adibito a domicilio altrui o delle sue pertinenze mediante artifici o raggiri, o a chi cede a terzi l’immobile occupato. Inoltre, è prevista la medesima sanzione per chi, pur non essendo direttamente coinvolto nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, o riceve/versa denaro o altre utilità per tale occupazione senza titolo.


Procedure Accelerate per lo Sgombero e la Reintegrazione nel Possesso

Parallelamente all’inasprimento delle pene, il Decreto Sicurezza introduce un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso degli immobili occupati e per il loro sgombero immediato, specialmente in caso di abitazione principale. Questo è reso possibile dall’inserimento dell’Articolo 321-bis nel Codice di Procedura Penale. Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di denuncia per occupazione abusiva, anche nella fase preliminare dell’azione penale, il magistrato, su richiesta del Pubblico Ministero, possa emettere un decreto motivato per lo sgombero degli spazi occupati.

Una novità di particolare rilievo riguarda l’occupazione dell’abitazione effettiva del denunciante: in queste circostanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono autorizzati ad agire senza indugio, recandosi sul posto e imponendo l’immediato rilascio dell’immobile, qualora sussistano fondate ragioni per ritenere l’occupazione arbitraria. Contestualmente, provvedono a reintegrare il denunciante nel possesso dell’immobile stesso. Per superare eventuali resistenze, in caso di accesso negato, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere coattivamente, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, anche telematica, al fine di abbreviare ulteriormente le tempistiche di sgombero.


Causa di Non Punibilità e Perseguibilità d’Ufficio

Il legislatore ha altresì previsto una causa di non punibilità in favore dell’occupante abusivo che si attivi e collabori all’accertamento dei fatti e obbedisca al comando di rilascio dell’immobile. Questa previsione mira a incentivare la risoluzione rapida e pacifica delle situazioni di occupazione.

Infine, se in linea generale il reato di occupazione arbitraria è perseguibile a querela della persona offesa, è stata introdotta una deroga importante: nelle circostanze in cui l’occupazione arbitraria sia avvenuta ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato è perseguibile d’ufficio. Questa modifica rafforza la tutela delle categorie più vulnerabili della popolazione.

(peer reviewed)

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Stupefacenti: la prova della finalità della detenzione

La detenzione di sostanze stupefacenti è un reato che si configura solo quando la sostanza è destinata alla cessione a terzi, e non all’uso personale. La distinzione tra illecito penale (disciplinato dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990) e illecito amministrativo (articolo 75 dello stesso D.P.R.) rappresenta un punto cruciale nel diritto italiano, specialmente in presenza di condotte che non rivelano in modo evidente la finalità della detenzione. L’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio ricade sulla pubblica accusa e non sull’imputato, il quale non è tenuto a provare la destinazione ad uso personale.

Criteri per l’Accertamento della Finalità Illecita

L’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), del D.P.R. n. 309 del 1990, “normativizza” i criteri da utilizzare per la dimostrazione della finalità illecita della detenzione. Questi parametri, introdotti dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, riproducono in parte il contenuto del caducato articolo 73, comma 1 bis, lettera a), dello stesso D.P.R.. Essi sono:

1. Quantità della sostanza stupefacente: Si valuta se la quantità sia inferiore o superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia. Sebbene il dato ponderale sia un indizio rilevante, non costituisce di per sé una presunzione assoluta di destinazione non personale. La sua rilevanza indiziaria aumenta con l’aumentare del numero delle dosi ricavabili. Il criterio della quantità deve essere commisurato al principio attivo rinvenuto.

2. Modalità di presentazione della sostanza: Questo parametro include il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato, e altre circostanze dell’azione. Il confezionamento frazionato, in particolare, è un elemento indiziario significativo, potendo far ritenere che la sostanza sia destinata alla vendita al dettaglio.

L’utilizzo della congiuntiva “nonché” nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), sottolinea la necessità di un apprezzamento complessivo della vicenda. Salvo casi di quantità esorbitanti o frazionamenti inequivocabili, è l’intero contesto che deve essere valutato per giungere a un giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” sulla destinazione, anche solo parziale, a terzi della sostanza.

Il Ruolo del Giudice e l’Onere di Allegazione Difensivo

Il giudice di merito deve valutare globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. La motivazione del giudice, in sede di legittimità, può essere sindacata solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità. Nonostante l’onere della prova gravi sull’accusa, l’interessato ha un “onere di allegazione” di segno contrario. Questo significa che l’imputato può addurre elementi probatori a proprio favore per dimostrare la destinazione della sostanza all’uso esclusivo personale. Tale onere allegativo risulta più difficile da soddisfare quanto più gli elementi indiziari forniti dall’accusa sono univocamente significativi della destinazione a terzi. Ad esempio, in presenza di quantità significativamente superiori ai limiti di principio attivo, per un soggetto non tossicodipendente sarebbe arduo sostenere che la droga fosse una scorta per uso personale. Al contrario, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specialmente in presenza di quantitativi non esorbitanti, può essere un elemento significativo a favore dell’insussistenza dell’illecito penale.

La Sentenza n. 18639 del 17 Maggio 2025

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione 4, Penale, Sentenza n. 18639 del 17 maggio 2025, udienza 15 aprile 2025) ha ribadito questi principi. Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato per aver detenuto 368,41 grammi di marijuana, suddivisa in tre sacchetti, corrispondenti a 1.742 dosi medie singole. La difesa aveva sostenuto l’uso personale e terapeutico, adducendo forti dolori a una spalla e l’assunzione quotidiana di infusioni di marijuana come scorta mensile. Tuttavia, la Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, hanno ritenuto che la tesi difensiva non fosse credibile. La sentenza ha valorizzato il dato ponderale elevato (1.742 dosi medie singole), la suddivisione della sostanza in tre sacchetti, l‘inidoneità del certificato medico presentato dalla difesa, in quanto successivo al sequestro e riguardante olio di cannabis in quantità non compatibili con l’assunzione dichiarata. La Corte ha concluso che il quadro indiziario fornito dall’accusa era grave, preciso e concordante nel senso della destinazione della sostanza a terzi, e non era stato efficacemente contrastato dalla difesa. Il riferimento della difesa al rapido decadimento dell’efficacia drogante della marijuana, senza sostenere specifiche modalità di conservazione, è stato ritenuto non sufficiente a confutare la logicità della motivazione.

In sintesi, la prova della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio si fonda su una valutazione complessiva degli elementi, in cui il dato quantitativo e le modalità di presentazione della sostanza assumono un ruolo fondamentale, ma devono essere interpretati nel contesto di tutte le circostanze del fatto, con l’onere della prova che ricade sull’accusa e la possibilità per la difesa di fornire elementi di allegazione contrari.

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La prova nei processi di violenza di genere: l’attendibilità della vittima alla luce delle recenti riforme legislative

Negli ultimi anni, il tema della violenza di genere ha assunto un ruolo centrale nel dibattito giuridico e sociale italiano, portando a significative riforme legislative volte a garantire una maggiore tutela delle vittime e a rafforzare l’efficacia del sistema giudiziario. Tra le principali novità normative, spiccano il “Codice Rosso” (legge n. 69/2019), la legge n. 122/2023 e la legge n. 168/2023, che hanno introdotto misure per accelerare i tempi di intervento delle autorità, assicurare la priorità nella trattazione dei reati di violenza domestica e di genere e migliorare la protezione delle vittime. Inoltre, la Riforma Cartabia ha dedicato una sezione specifica del codice di procedura civile agli abusi familiari e alla violenza di genere, prevedendo strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima per garantirne la sicurezza.
Queste riforme hanno posto l’accento anche sulla necessità di evitare la “vittimizzazione secondaria”, ovvero il trauma aggiuntivo che può derivare dal processo giudiziario stesso. ​ In questo contesto, la prova nei processi di violenza di genere assume un ruolo cruciale, soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima, spesso unica testimone dei fatti.

La prova nei reati di violenza di genere: un equilibrio delicato
La prova nei processi di violenza di genere richiede un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti della vittima e il rispetto delle garanzie dell’imputato. Le dichiarazioni della vittima, pur costituendo una prova centrale, devono essere valutate con rigore e sensibilità, evitando ogni forma di pregiudizio o stereotipo. La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali per la valutazione delle dichiarazioni della vittima nei reati di violenza di genere. In particolare, si riconosce che tali dichiarazioni possono costituire prova piena anche in assenza di riscontri esterni, purché siano sottoposte a un rigoroso controllo da parte del giudice. Questo approccio si basa sulla consapevolezza che la violenza di genere si consuma spesso in contesti privati e riservati, senza testimoni diretti.
Criteri di valutazione dell’attendibilità: ​
1. Coerenza e precisione del racconto: Le dichiarazioni della vittima devono essere analizzate per verificarne la coerenza interna e la capacità di fornire dettagli precisi e circostanziati. ​ La Corte di Cassazione ha ribadito che la deposizione della vittima può essere considerata attendibile anche in assenza di riscontri esterni, purché il racconto sia logicamente strutturato e privo di contraddizioni evidenti (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 23203/2018).
2. Riscontri esterni: sebbene non indispensabili, i riscontri esterni possono rafforzare la credibilità della vittima. Ad esempio, le confidenze rese a terzi in un contesto di normalità o le testimonianze de relato di familiari e psicologi possono costituire elementi di supporto (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 44090/2018).
3. Condizioni psicologiche della vittima: nei casi di violenza sessuale su minori, la valutazione dell’attendibilità deve tenere conto delle condizioni psicologiche della vittima, della sua capacità di percepire e riferire i fatti, e delle eventuali influenze esterne. Le linee guida della “Carta di Noto” rappresentano un riferimento metodologico per garantire un approccio scientifico e rispettoso durante l’audizione della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 13737/2016).
4. Assenza di motivi calunniatori: è fondamentale escludere la presenza di intenti calunniatori o strumentali da parte della vittima. La giurisprudenza ha sottolineato che, in assenza di elementi che facciano sospettare un intento doloso, il giudice deve presumere la veridicità delle dichiarazioni della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).
5. Valutazione frazionata delle dichiarazioni: la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile valutare la credibilità della vittima procedendo a una “valutazione frazionata” delle sue dichiarazioni, purché non vi sia contraddizione fattuale e logica tra le diverse parti del racconto (Cass. ​ Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).

La vittimizzazione secondaria e il ruolo del giudice ​

Le recenti riforme legislative e le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) hanno evidenziato l’importanza di proteggere la vittima da ulteriori traumi durante il processo. La sentenza della CEDU nella causa J.L. c. Italia (n. 5671/16) ha condannato l’Italia per non aver adeguatamente tutelato la dignità e la vita privata della vittima di violenza sessuale, sottolineando la necessità di evitare stereotipi sessisti e affermazioni colpevolizzanti nei procedimenti giudiziari. La Convenzione di Istanbul e la direttiva europea 2012/29/UE hanno imposto agli Stati membri di adottare misure per proteggere la vita privata e l’immagine della vittima durante il procedimento penale, evitando domande non necessarie sulla sua vita personale e sessuale. Sul punto, anche la Riforma Cartabia ha introdotto strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima e la possibilità di essere ascoltata in modalità protetta, per garantire la sua sicurezza e ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.

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Phishing, smishing e altre truffe bancarie: quando la banca deve risarcire il cliente?

Il phishing è una truffa informatica effettuata inviando una e-mail, apparentemente proveniente da un istituto di credito o da una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario ad accedere al proprio account inserendo dati riservati quali numero di carta di credito e/o password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico o di sicurezza.

Chi utilizza tecniche di phishing – che può avvenire anche mediante l’invio di SMS (c.d. smishing) ovvero l’effettuazione di telefonate da parte di falsi operatori (c.d. vishing) – mira ad ottenere, tramite artifici e raggiri, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione dei conti correnti online) e a svolgere, senza autorizzazione, operazioni bancarie o finanziarie.

Ma cosa può fare il malcapitato che ha subito una truffa di questo tipo e si è visto sottrarre il proprio denaro?

Ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.lgs. 11/2010, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare al cliente le operazioni di pagamento non autorizzate, salvo che riesca a dimostrare il dolo o la colpa grave del cliente stesso.

Con riferimento poi alle carte di pagamento, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve monitorare le operazioni a rischio frode ed eventualmente bloccare le operazioni di pagamento sospette quando: 1) vengono effettuate sette o più richieste di pagamento nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento; 2) una ovvero più richieste di pagamento nelle 24 ore esauriscano l’importo totale del plafond della carta di pagamento; 3) vengono effettuate due o più richieste di pagamento provenienti da Stati diversi, con la stessa carta, nell’arco di sessanta minuti.

In caso di negligenza della banca nell’effettuare il monitoraggio delle operazioni a rischio frode, la banca è sempre tenuta a risarcire il proprio cliente.

Dunque, chi ha subito una truffa di questo tipo anzitutto deve immediatamente rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere denuncia/querela e alla propria banca per segnalare l’accaduto e avanzare reclamo. Fatto ciò, qualora la banca non dovesse risarcire il danno nell’immediato, è opportuno rivolgersi ad un avvocato per agire di conseguenza. Non sempre occorre agire in giudizio: azionando sistemi di ADR specifici per il settore bancario è possibile ottenere il risarcimento in tempi brevi e con costi decisamente contenuti.

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Mutui a tasso variabile EURIBOR: possibile il rimborso degli interessi versati tra il 2005 e il 2008

Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 può avere diritto a un rimborso.

L’EURIBOR (tasso interbancario di offerta in euro) è il tasso di riferimento dei mutui a tasso variabile in Europa e viene calcolato tutti i giorni sulla base dei dati forniti da un gruppo di banche più rappresentative nel panorama creditizio europeo. Più precisamente l’Euribor è calcolato in base alle comunicazioni giornaliere, inviate dalle «banche del panel», delle quotazioni individuali dei tassi d’interesse ai quali ciascuna delle banche partecipanti ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi ad un’altra banca primaria all’interno della zona euro. Queste comunicazioni avvengono ogni giorno di negoziazione tra le 10.45 e le 11.00, ora di Bruxelles, a Thomson Reuters, l’agenzia incaricata di eseguire i calcoli per conto della Federazione bancaria europea .

La Commissione Europea Antitrust, con la decisione del 4/12/2013, ha accertato che, tra il 2005 e il 2008, alcune banche del panel avevano creato un cartello al fine di manipolare il tasso Euribor, allineando le proprie comunicazioni in modo da mantenere o indirizzare i tassi in una certa direzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sancito il principio secondo cui «l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti “a valle” che si richiamino per relationem al tasso manipolato». In forza di questo principio i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile basato sull’Euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono avere diritto a un rimborso.

La novità introdotta da questo provvedimento della Cassazione consiste nel fatto che il rimborso non riguarda solamente le banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui, finanziamenti o contratti di leasing che hanno utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

Il cliente che, in quell’arco di tempo, ha pagato rate per mutui a tasso variabile calcolato su base Euribor, ha quindi diritto a richiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al suo mutuo e un tasso sostitutivo a norma dell’articolo 117 del Testo Unico Bancario.

La prescrizione è decennale e decorre dal pagamento dell’ultima rata di mutuo. Questo significa che se il mutuo è ancora in essere non sussiste prescrizione; se invece il mutuo è stato estinto o surrogato, il diritto ad ottenere il risarcimento si prescrive dopo dieci anni dall’estinzione o dalla surroga.

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