Decreto Sicurezza: il nuovo reato di “Occupazione Arbitraria di Immobile destinato a domicilio altrui”

Il recente Decreto Legge 48/2025 (Decreto Sicurezza) segna un punto di svolta significativo nella lotta contro l’occupazione abusiva di immobili in Italia. La principale novità è stata introdotta dall’art. 10 del Decreto Sicurezza con l’inserimento nel Codice Penale del reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, disciplinato dal nuovo Articolo 634-bis c.p.. Questa nuova fattispecie mira a contrastare in modo più incisivo le condotte di chi si appropria illegittimamente di un’abitazione.

Il reato si configura quando un soggetto, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o le sue pertinenze, oppure impedisce al proprietario o al legittimo detentore di rientrarvi. La cornice edittale prevista è severa: la reclusione da due a sette anni , un inasprimento significativo rispetto alle pene contemplate per il distinto reato di invasione di terreni o edifici (Art. 633 c.p.).

La norma estende la punibilità anche a chi si appropria di un immobile adibito a domicilio altrui o delle sue pertinenze mediante artifici o raggiri, o a chi cede a terzi l’immobile occupato. Inoltre, è prevista la medesima sanzione per chi, pur non essendo direttamente coinvolto nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, o riceve/versa denaro o altre utilità per tale occupazione senza titolo.


Procedure Accelerate per lo Sgombero e la Reintegrazione nel Possesso

Parallelamente all’inasprimento delle pene, il Decreto Sicurezza introduce un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso degli immobili occupati e per il loro sgombero immediato, specialmente in caso di abitazione principale. Questo è reso possibile dall’inserimento dell’Articolo 321-bis nel Codice di Procedura Penale. Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di denuncia per occupazione abusiva, anche nella fase preliminare dell’azione penale, il magistrato, su richiesta del Pubblico Ministero, possa emettere un decreto motivato per lo sgombero degli spazi occupati.

Una novità di particolare rilievo riguarda l’occupazione dell’abitazione effettiva del denunciante: in queste circostanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria sono autorizzati ad agire senza indugio, recandosi sul posto e imponendo l’immediato rilascio dell’immobile, qualora sussistano fondate ragioni per ritenere l’occupazione arbitraria. Contestualmente, provvedono a reintegrare il denunciante nel possesso dell’immobile stesso. Per superare eventuali resistenze, in caso di accesso negato, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere coattivamente, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, anche telematica, al fine di abbreviare ulteriormente le tempistiche di sgombero.


Causa di Non Punibilità e Perseguibilità d’Ufficio

Il legislatore ha altresì previsto una causa di non punibilità in favore dell’occupante abusivo che si attivi e collabori all’accertamento dei fatti e obbedisca al comando di rilascio dell’immobile. Questa previsione mira a incentivare la risoluzione rapida e pacifica delle situazioni di occupazione.

Infine, se in linea generale il reato di occupazione arbitraria è perseguibile a querela della persona offesa, è stata introdotta una deroga importante: nelle circostanze in cui l’occupazione arbitraria sia avvenuta ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato è perseguibile d’ufficio. Questa modifica rafforza la tutela delle categorie più vulnerabili della popolazione.

(peer reviewed)

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