Il nuovo reato di Manipolazione Artificiale di Immagini e Video (Deep Fake) previsto dall’art. 612-quater c.p.

Il fenomeno dei deepfake, prodotti dall’avanzamento dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) generativa, rappresenta una delle sfide più significative per l’ordinamento giuridico contemporaneo. Il deepfake è una tecnica per la sintesi di immagini, video e voci basata sull’IA, utilizzata per generare contenuti multimediali alterati o completamente falsificati, rendendoli sempre più indistinguibili dalla realtà. Questa capacità di simulazione perfetta ha creato un rischio sistemico che tocca diversi settori, dalla disinformazione politica — con esempi noti come i falsi video che ritraggono personaggi pubblici — al danno reputazionale grave e, in particolare, all’abuso sessuale virtuale, noto come deepfake porn. La gravità e la pervasività di questi attacchi hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo ad hoc.

La Legge 132/2025: un approccio olistico alla criminalità AI

Il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è stato introdotto dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 ed in vigore dal 10 ottobre 2025. Questa legge non si limita all’introduzione del 612-quater, ma adotta un approccio olistico alla criminalità potenziata dall’AI.

Il Capo V, Articolo 26 della L. 132/2025, apporta diverse modifiche sistematiche al Codice Penale:

  1. L’illecito specifico (Art. 612-quater): la nuova fattispecie dedicata alla diffusione lesiva di contenuti AI.

  2. L’aggravante comune (Art. 61, n. 11-decies c.p.): viene aggiunta una circostanza aggravante generale che si applica a tutti i reati (salvo quelli in cui l’AI è già un elemento costitutivo) commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, qualora questi abbiano costituito un “mezzo insidioso”, ostacolato la difesa pubblica o privata, o aggravato le conseguenze del reato.

  3. La tutela elettorale (Art. 294 c.p.): Viene introdotta un’aggravante a effetto speciale per il reato di attentati contro i diritti politici del cittadino, prevedendo una pena più severa se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

  4. Specifiche aggravanti per i reati di Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) e di Manipolazione dei Mercati Finanziari (Art. 185 del Decreto Lgs. 4 febbraio 1998, n. 58): aumenti di pena se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 612-quater c.p.

Il nuovo Articolo 612-quater c.p. è rubricato come “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” e recita testualmente:

«Chiunque cagiona ingiusto danno a una persona, trasferendo, pubblicando o in altro modo diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’uso di sistemi di intelligenza artificiale e capaci di trarre in inganno circa la loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

Questa fattispecie si configura come un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque; è un reato di danno, poiché l’evento lesivo (ingiusto danno) è un elemento costitutivo necessario per la sua consumazione (distinguendosi dai reati di mero pericolo); ed è un reato a forma vincolata rispetto al mezzo, richiedendo specificamente l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il bene giuridico primario tutelato dal 612-quater è l’identità personale e la reputazione del soggetto, intese come il diritto a non vedere la propria immagine, voce o rappresentazione digitale distorta e diffusa in modo ingannevole.

Gli elementi oggettivi della condotta

L’analisi degli elementi oggettivi rivela la specificità del 612-quater nel contrasto alla criminalità digitale avanzata. Innanzitutto, l’utilizzo di “sistemi di intelligenza artificiale è un elemento tipico fondamentale. Questo requisito traccia un confine netto, distinguendo il deepfake da manipolazioni digitali più tradizionali (come un semplice fotoritocco). La norma impone che la falsificazione sia stata ottenuta attraverso la tecnologia IA. In assenza di una definizione normativa univoca di “sistema di IA” nel diritto italiano, spetterà alla giurisprudenza e alla perizia tecnica definire i parametri oggettivi di tale mezzo per escludere dalla fattispecie le semplici alterazioni non basate su modelli generativi complessi.

L’oggetto materiale del reato è ampio, includendo immagini, video o voci” falsificati o alterati. L’esplicita inclusione delle voci è cruciale, poiché copre i fenomeni emergenti di voice cloning o deep audio, spesso usati in schemi di frode o per minare la credibilità di figure pubbliche.

La condotta punita consiste nell’atto di “trasferire, pubblicare o in altro modo diffondere”. Questa tripartizione garantisce una copertura esaustiva di ogni modalità di divulgazione, includendo sia atti privati (come l’invio via chat a un singolo individuo o a un gruppo ristretto) sia la pubblicazione su piattaforme pubbliche (social media, siti web). La diffusione deve avvenire senza il consenso della persona rappresentata.

Il requisito dell’attitudine a trarre in inganno.

Un requisito oggettivo di straordinaria importanza è che i contenuti manipolati siano “capaci di trarre in inganno circa la loro genuinità”. Questo elemento stabilisce un doppio livello di tipicità: non basta che il contenuto sia generato da IA e diffuso senza consenso; è necessario che il risultato finale sia tecnologicamente efficace e credibile. Se un deepfake è grossolano, palesemente satirico, o comunque inefficace nel generare credibilità, la fattispecie non può considerarsi realizzata, poiché mancherebbe l’offensività specifica.

Questo requisito si collega, peraltro, al dibattito europeo sulla regolamentazione dell’IA. Mentre l’AI Act impone in generale obblighi di trasparenza, come la marcatura o l’etichettatura dei contenuti generati artificialmente, il 612-quater interviene a livello repressivo. Nel diritto penale italiano, la capacità di inganno è valutata ex ante in relazione al potenziale lesivo: anche se un contenuto includesse un disclaimer tecnico (in ossequio all’AI Act), se la sua diffusione è dolosa e sfrutta l’intrinseca capacità del contenuto stesso di ingannare il pubblico meno attento, il reato può comunque sussistere se ne deriva un ingiusto danno.

La causalità del danno

L’Articolo 612-quater richiede che la condotta di diffusione cagioni un danno ingiusto. L’ingiusto danno è l’evento del reato e deve essere provato in giudizio come conseguenza diretta e immediata della diffusione del contenuto deepfake.

Il danno può assumere natura patrimoniale, ma soprattutto non patrimoniale (morale, esistenziale o reputazionale), configurandosi in primo luogo come lesione all’identità personale digitale. La necessità di provare l’evento dannoso impedisce che la norma sia utilizzata in modo sproporzionato contro atti che, pur manipolati, non generano una lesione concreta, agendo di fatto come una clausola di riserva implicita per la libertà di espressione legittima.

Il dolo e la mancanza di consenso

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico: l’agente deve avere la coscienza e la volontà di diffondere il contenuto manipolato da AI senza il consenso della vittima, con la previsione e l’accettazione (o la volontà) che tale diffusione causi un ingiusto danno.

È interessante notare come la formulazione del 612-quater, che lega la punibilità al risultato (danno ingiusto), lo distingua in modo significativo dall’Articolo 612-ter c.p. (secondo comma), il quale richiede un fine di nocumento specifico (dolo specifico). La scelta di incriminare la causazione dell’evento dannoso nel 612-quater semplifica l’onere probatorio a carico dell’accusa rispetto all’intenzione ultima dell’autore, concentrandosi sulla causalità tra la diffusione del deepfake e il pregiudizio effettivamente subito dalla vittima.

Regime sanzionatorio e procedibilità

La sanzione prevista per la commissione del delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale è la reclusione da uno a cinque anni .

Il regime di procedibilità per l’Art. 612-quater c.p. è complesso e bilanciato, stabilendo la regola generale della perseguibilità a querela della persona offesa. Questo assetto procedurale rispetta l’interesse primario del bene giuridico tutelato (l’integrità morale e la reputazione), la cui protezione è lasciata all’iniziativa della vittima.

Tuttavia, il Legislatore ha previsto specifiche eccezioni che prevedono la perseguibilità d’ufficio, qualora l’interesse pubblico diventi preponderante rispetto alla riservatezza della vittima: connessione con altro delitto per il quale si procede d’ufficio; fatto commesso nei confronti di persona incapace (per età o infermità); fatto commesso nei confronti di Pubblica Autorità a causa delle funzioni.

L’eccezione relativa al fatto commesso nei confronti di una Pubblica Autorità a causa delle funzioni esercitate evidenzia un aspetto cruciale. Essa dimostra che il 612-quater non è stato concepito unicamente come reato contro la persona, ma anche come meccanismo di difesa contro attacchi all’autorità statale e alla stabilità democratica, specialmente nel contesto della disinformazione elettorale potenziata dall’AI. Poiché la fiducia nelle istituzioni è un bene collettivo, in questi casi lo Stato assume l’onere dell’azione penale, indipendentemente dalla volontà del singolo funzionario.

Il ruolo dell’aggravante generale AI (Art. 61 n. 11-decies c.p.)

È cruciale distinguere l’ambito del 612-quater da quello dell’aggravante comune introdotta all’Art. 61 n. 11-decies c.p. L’aggravante si applica a tutti quei reati (come frodi, minacce o estorsioni) commessi attraverso l’IA, dove l’AI funge da strumento insidioso o ostacolante la difesa .

Il 612-quater, invece, è la norma specifica che punisce l’illecito di diffusione del contenuto AI manipolato. L’aggravante opera quindi in modo trasversale sulle altre fattispecie, dimostrando la chiara volontà del legislatore di sanzionare l’uso strumentale e dannoso dell’IA in ogni contesto criminale, creando una cornice punitiva robusta e completa.

Avv. Sergio Di Mariano

(peer reviewed)

CHIEDI UNA CONSULENZA