Commenti diffamatori su forum e blog: quando il gestore del sito è responsabile?

La Corte Suprema di Cassazione, con l’importante Ordinanza n. 17360/2025 della Terza Sezione Civile, ha chiarito in modo definitivo i limiti di responsabilità civile di chi gestisce un blog o un forum, rispetto ai commenti diffamatori lasciati dagli utenti.

La pronuncia è cruciale perché traccia una linea netta tra il dovere di controllo preventivo (che non esiste) e l’obbligo di intervento postumo (che invece è tassativo).

La controversia nasce da una richiesta di risarcimento danni presentata da un soggetto che riteneva di aver subito un danno a causa di commenti ingiuriosi pubblicati da terzi sul blog del convenuto.

Sia il Tribunale di Siena che la Corte d’Appello di Firenze avevano rigettato la domanda di risarcimento portando la questione in Cassazione. Il cuore del dibattito era l’interpretazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 70/2003, la norma italiana che recepisce la Direttiva europea sul commercio elettronico.

Sui primi due motivi di ricorso la Cassazione è stata chiara: se sei un blogger o un gestore di piattaforma passivo – cioè non effettui un’attività di filtro, valutazione o selezione attiva e sistematica sui contenuti di terzi – non sei responsabile della pubblicazione iniziale.

Il principio è sancito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003 che esclude un obbligo generale di sorveglianza.

L’Onere della Prova è dell’Attore: chi subisce il danno deve dimostrare che il gestore agiva come “hosting provider attivo” (cioè, faceva moderazione preventiva prima della pubblicazione) o che era effettivamente a conoscenza del carattere illecito dello specifico commento prima che venisse pubblicato.

Nel caso in esame, non era stata provata un’attività di filtro attivo da parte del blogger, quindi l’accusa di responsabilità per la pubblicazione è stata rigettata.

Il nodo cruciale: l’obbligo di rimozione e la “conoscenza legale”

Il terzo motivo di ricorso, che verteva sull’omessa rimozione dei contenuti dopo che il gestore ne era venuto a conoscenza, è stato invece accolto dalla Cassazione. La Corte d’Appello aveva sostenuto che l’obbligo di rimuovere un commento illecito sorgesse solo dopo una comunicazione formale da parte delle autorità competenti (la c.d. “conoscenza qualificata”). Questo, secondo la Corte territoriale, deriverebbe dall’inciso aggiunto dal legislatore italiano all’art. 16 del D.Lgs. 70/2003: “…su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni…”.

La Cassazione ha sconfessato tale interpretazione, allineandosi con la propria precedente giurisprudenza civile e penale. Ha chiarito che l’obbligo di rimuovere sorge non appena l’hosting provider acquisisca la consapevolezza del carattere illecito del contenuto, indipendentemente dalla fonte della notizia: il gestore è tenuto ad attivarsi per la rimozione non appena sia a conoscenza che l’informazione è manifestamente illecita. Questa conoscenza può derivare dalla segnalazione della parte lesa (“aliunde“) o da una semplice evidenza del contenuto.

Il provider deve dunque provvedere alla rimozione se è a conoscenza legale dell’illecito (cioè la manifesta illiceità è ragionevolmente constatabile) ed è stato edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti da rimuovere. La comunicazione dell’autorità competente rende solo più agevole per il gestore percepire la manifesta illiceità, ma non è l’unica via per far sorgere l’obbligo.

In sostanza, per l’omessa rimozione l’unica condizione richiesta dall’art. 16, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. 70/2003 è che il prestatore “non sia effettivamente a conoscenza” dell’illecito, o che, una volta venutone a conoscenza, non agisca immediatamente per la rimozione.

L’Ordinanza 17360/2025 è un monito per tutti i gestori di piattaforme, grandi o piccole:

  1. Nessun controllo preventivo: Non vi è l’obbligo di sorvegliare preventivamente i contenuti degli utenti.

  2. Obbligo di intervento immediato: Una volta che un contenuto illecito viene segnalato (anche da un utente o dalla parte lesa) e la sua illiceità è manifesta, vi è l’obbligo di agire immediatamente per la rimozione.

Il mancato adempimento di tale obbligo non rende “complici” del reato di diffamazione in senso stretto, ma espone il gestore del sito alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni, poiché la permanenza online del contenuto equivale a una consapevole condivisione della diffamazione.

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