Patrocinio a spese dello Stato: cos’è e come richiederlo
Il patrocinio a spese dello Stato (noto comunemente come gratuito patrocinio) è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che garantisce il diritto costituzionale alla difesa anche a chi non dispone di risorse economiche sufficienti. Nel processo penale, questo strumento assicura che l’indagato, l’imputato o la vittima possano essere assistiti da un avvocato senza doverne sostenere i costi.
Requisiti di reddito e soglie
Per accedere al beneficio, bisogna rispettare un limite massimo di reddito annuo imponibile, stabilito periodicamente per legge e fissato, attualmente, in 13.659,64 euro. Nel processo penale, questa soglia è più favorevole: il limite viene aumentato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.
Per alcune categorie di reati particolarmente gravi (come violenza sessuale, atti persecutori o maltrattamenti in famiglia), la persona offesa può accedervi anche senza possedere i requisiti reddituali.
Il patrocinio a spese dello Stato non copre però l’attività stragiudiziale. Non sono coperte da gratuito patrocinio, quindi, tutte le attività svolte al di fuori o prima dell’instaurazione di un vero e proprio processo, come la redazione e il deposito di denunce/querele, l’invio di lettere di diffida o di costituzione in mora, la redazione di contratti o i tentativi di trattativa bonaria. Poiché il Testo Unico sulle Spese di Giustizia finanzia unicamente l’attività giudiziale (davanti al giudice), le prestazioni stragiudiziali restano interamente a carico del cliente, che dovrà retribuire direttamente il professionista.
Il patrocinio copre la difesa da parte di un solo avvocato. Se l’indagato o l’imputato nomina più di un difensore di fiducia, perde il diritto al beneficio (o non può accedervi).
Chi può richiederlo nel processo penale
Il beneficio si rivolge a un’ampia platea di soggetti coinvolti a vario titolo in una vicenda giudiziaria penale: indagati, imputati e condannati che necessitano di una difesa tecnica. persone offese dal reato e danneggiati che intendono costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni, cittadini italiani, stranieri regolarmente o irregolarmente soggiornanti e apolidi.
Sono esclusi dal beneficio, invece, coloro che sono stati condannati in via definitiva per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) o per reati commessi avvalendosi di tali metodi o per agevolare le associazioni mafiose; per reati di reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope in ingenti quantità (artt. 74 e 80 del DPR 309/1990) e per associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; nei procedimenti penali relativi a reati di evasione in materia di imposte (IRPEF o IVA).
Come presentare la domanda e documenti necessari
La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento della fase o grado del processo penale. Va redatta in carta semplice, sottoscritta personalmente dall’interessato (con firma autenticata dal difensore) e depositata presso la cancelleria del giudice che procede in quel momento.
I documenti principali da allegare all’istanza sono:
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Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
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Certificato o autocertificazione dello stato di famiglia.
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Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, dell’ISEE o un’autocertificazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.