Stupefacenti: la prova della finalità della detenzione

La detenzione di sostanze stupefacenti è un reato che si configura solo quando la sostanza è destinata alla cessione a terzi, e non all’uso personale. La distinzione tra illecito penale (disciplinato dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990) e illecito amministrativo (articolo 75 dello stesso D.P.R.) rappresenta un punto cruciale nel diritto italiano, specialmente in presenza di condotte che non rivelano in modo evidente la finalità della detenzione. L’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio ricade sulla pubblica accusa e non sull’imputato, il quale non è tenuto a provare la destinazione ad uso personale.

Criteri per l’Accertamento della Finalità Illecita

L’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), del D.P.R. n. 309 del 1990, “normativizza” i criteri da utilizzare per la dimostrazione della finalità illecita della detenzione. Questi parametri, introdotti dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, riproducono in parte il contenuto del caducato articolo 73, comma 1 bis, lettera a), dello stesso D.P.R.. Essi sono:

1. Quantità della sostanza stupefacente: Si valuta se la quantità sia inferiore o superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia. Sebbene il dato ponderale sia un indizio rilevante, non costituisce di per sé una presunzione assoluta di destinazione non personale. La sua rilevanza indiziaria aumenta con l’aumentare del numero delle dosi ricavabili. Il criterio della quantità deve essere commisurato al principio attivo rinvenuto.

2. Modalità di presentazione della sostanza: Questo parametro include il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato, e altre circostanze dell’azione. Il confezionamento frazionato, in particolare, è un elemento indiziario significativo, potendo far ritenere che la sostanza sia destinata alla vendita al dettaglio.

L’utilizzo della congiuntiva “nonché” nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), sottolinea la necessità di un apprezzamento complessivo della vicenda. Salvo casi di quantità esorbitanti o frazionamenti inequivocabili, è l’intero contesto che deve essere valutato per giungere a un giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” sulla destinazione, anche solo parziale, a terzi della sostanza.

Il Ruolo del Giudice e l’Onere di Allegazione Difensivo

Il giudice di merito deve valutare globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. La motivazione del giudice, in sede di legittimità, può essere sindacata solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità. Nonostante l’onere della prova gravi sull’accusa, l’interessato ha un “onere di allegazione” di segno contrario. Questo significa che l’imputato può addurre elementi probatori a proprio favore per dimostrare la destinazione della sostanza all’uso esclusivo personale. Tale onere allegativo risulta più difficile da soddisfare quanto più gli elementi indiziari forniti dall’accusa sono univocamente significativi della destinazione a terzi. Ad esempio, in presenza di quantità significativamente superiori ai limiti di principio attivo, per un soggetto non tossicodipendente sarebbe arduo sostenere che la droga fosse una scorta per uso personale. Al contrario, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specialmente in presenza di quantitativi non esorbitanti, può essere un elemento significativo a favore dell’insussistenza dell’illecito penale.

La Sentenza n. 18639 del 17 Maggio 2025

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione 4, Penale, Sentenza n. 18639 del 17 maggio 2025, udienza 15 aprile 2025) ha ribadito questi principi. Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato per aver detenuto 368,41 grammi di marijuana, suddivisa in tre sacchetti, corrispondenti a 1.742 dosi medie singole. La difesa aveva sostenuto l’uso personale e terapeutico, adducendo forti dolori a una spalla e l’assunzione quotidiana di infusioni di marijuana come scorta mensile. Tuttavia, la Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, hanno ritenuto che la tesi difensiva non fosse credibile. La sentenza ha valorizzato il dato ponderale elevato (1.742 dosi medie singole), la suddivisione della sostanza in tre sacchetti, l‘inidoneità del certificato medico presentato dalla difesa, in quanto successivo al sequestro e riguardante olio di cannabis in quantità non compatibili con l’assunzione dichiarata. La Corte ha concluso che il quadro indiziario fornito dall’accusa era grave, preciso e concordante nel senso della destinazione della sostanza a terzi, e non era stato efficacemente contrastato dalla difesa. Il riferimento della difesa al rapido decadimento dell’efficacia drogante della marijuana, senza sostenere specifiche modalità di conservazione, è stato ritenuto non sufficiente a confutare la logicità della motivazione.

In sintesi, la prova della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio si fonda su una valutazione complessiva degli elementi, in cui il dato quantitativo e le modalità di presentazione della sostanza assumono un ruolo fondamentale, ma devono essere interpretati nel contesto di tutte le circostanze del fatto, con l’onere della prova che ricade sull’accusa e la possibilità per la difesa di fornire elementi di allegazione contrari.

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Phishing, smishing e altre truffe bancarie: quando la banca deve risarcire il cliente?

Il phishing è una truffa informatica effettuata inviando una e-mail, apparentemente proveniente da un istituto di credito o da una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario ad accedere al proprio account inserendo dati riservati quali numero di carta di credito e/o password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico o di sicurezza.

Chi utilizza tecniche di phishing – che può avvenire anche mediante l’invio di SMS (c.d. smishing) ovvero l’effettuazione di telefonate da parte di falsi operatori (c.d. vishing) – mira ad ottenere, tramite artifici e raggiri, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione dei conti correnti online) e a svolgere, senza autorizzazione, operazioni bancarie o finanziarie.

Ma cosa può fare il malcapitato che ha subito una truffa di questo tipo e si è visto sottrarre il proprio denaro?

Ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.lgs. 11/2010, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare al cliente le operazioni di pagamento non autorizzate, salvo che riesca a dimostrare il dolo o la colpa grave del cliente stesso.

Con riferimento poi alle carte di pagamento, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve monitorare le operazioni a rischio frode ed eventualmente bloccare le operazioni di pagamento sospette quando: 1) vengono effettuate sette o più richieste di pagamento nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento; 2) una ovvero più richieste di pagamento nelle 24 ore esauriscano l’importo totale del plafond della carta di pagamento; 3) vengono effettuate due o più richieste di pagamento provenienti da Stati diversi, con la stessa carta, nell’arco di sessanta minuti.

In caso di negligenza della banca nell’effettuare il monitoraggio delle operazioni a rischio frode, la banca è sempre tenuta a risarcire il proprio cliente.

Dunque, chi ha subito una truffa di questo tipo anzitutto deve immediatamente rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere denuncia/querela e alla propria banca per segnalare l’accaduto e avanzare reclamo. Fatto ciò, qualora la banca non dovesse risarcire il danno nell’immediato, è opportuno rivolgersi ad un avvocato per agire di conseguenza. Non sempre occorre agire in giudizio: azionando sistemi di ADR specifici per il settore bancario è possibile ottenere il risarcimento in tempi brevi e con costi decisamente contenuti.

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Maltrattamenti in famiglia: abitualità dei comportamenti violenti e regime di vita vessatorio.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
La fattispecie in esame è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, da ultima la l. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso, che, nell’ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato.
Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, essendo necessario ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Uno degli elementi essenziali del reato è quindi l’abituale reiterazione di atti vessatori o violenti, i quali devono essere sorretti dalla volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche e morali; l’esistenza di tale legame comporta che ciascuna condotta successiva di maltrattamento vada a riannodarsi alle precedenti, saldandosi idealmente alle stesse e andando a costituire, in tal modo, un illecito di carattere strutturalmente unitario (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961). Non integra invece il delitto di maltrattamenti in famiglia, la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona che non risultino però inquadrabili in una cornice unitaria, connotata dall’imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45037).
E’ necessario, dunque, che le condotte non siano meramente sporadiche, piuttosto che siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante (Cass. pen. Sez. VI, n. 833/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato come sia erronea l’equiparazione, tra reato abituale e reato permanente, al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e, quindi, il giudice competente. Ciò in quanto nel reato permanente l’azione è unica ed assume una autonoma portata antigiuridica, fin dai primo atto che ne segna l’esecuzione; tale azione, protraendosi nel tempo, assume una connotazione di permanenza. Nel caso invece di un reato abituale, si è in presenza di singole condotte, singolarmente non idonee ad integrare quella specifica figura tipica, che perdono però la loro individualità (quali percosse, minacce, o quali condotte penalmente irrilevanti), assumendo infine una differente configurazione giuridica, a causa proprio del legame rappresentato dalla reiterazione. Qui è del tutto irrilevante, sotto il profilo giuridico, individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi ii successivo inquadramento; il luogo del commesso reato, in punto di determinazione della competenza, sarà quindi quello in cui l’azione appaia complessivamente riconoscibile e qualificabile alla stregua di un maltrattamento (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900).

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