La prova nei processi di violenza di genere: l’attendibilità della vittima alla luce delle recenti riforme legislative

Negli ultimi anni, il tema della violenza di genere ha assunto un ruolo centrale nel dibattito giuridico e sociale italiano, portando a significative riforme legislative volte a garantire una maggiore tutela delle vittime e a rafforzare l’efficacia del sistema giudiziario. Tra le principali novità normative, spiccano il “Codice Rosso” (legge n. 69/2019), la legge n. 122/2023 e la legge n. 168/2023, che hanno introdotto misure per accelerare i tempi di intervento delle autorità, assicurare la priorità nella trattazione dei reati di violenza domestica e di genere e migliorare la protezione delle vittime. Inoltre, la Riforma Cartabia ha dedicato una sezione specifica del codice di procedura civile agli abusi familiari e alla violenza di genere, prevedendo strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima per garantirne la sicurezza.
Queste riforme hanno posto l’accento anche sulla necessità di evitare la “vittimizzazione secondaria”, ovvero il trauma aggiuntivo che può derivare dal processo giudiziario stesso. ​ In questo contesto, la prova nei processi di violenza di genere assume un ruolo cruciale, soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima, spesso unica testimone dei fatti.

La prova nei reati di violenza di genere: un equilibrio delicato
La prova nei processi di violenza di genere richiede un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti della vittima e il rispetto delle garanzie dell’imputato. Le dichiarazioni della vittima, pur costituendo una prova centrale, devono essere valutate con rigore e sensibilità, evitando ogni forma di pregiudizio o stereotipo. La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali per la valutazione delle dichiarazioni della vittima nei reati di violenza di genere. In particolare, si riconosce che tali dichiarazioni possono costituire prova piena anche in assenza di riscontri esterni, purché siano sottoposte a un rigoroso controllo da parte del giudice. Questo approccio si basa sulla consapevolezza che la violenza di genere si consuma spesso in contesti privati e riservati, senza testimoni diretti.
Criteri di valutazione dell’attendibilità: ​
1. Coerenza e precisione del racconto: Le dichiarazioni della vittima devono essere analizzate per verificarne la coerenza interna e la capacità di fornire dettagli precisi e circostanziati. ​ La Corte di Cassazione ha ribadito che la deposizione della vittima può essere considerata attendibile anche in assenza di riscontri esterni, purché il racconto sia logicamente strutturato e privo di contraddizioni evidenti (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 23203/2018).
2. Riscontri esterni: sebbene non indispensabili, i riscontri esterni possono rafforzare la credibilità della vittima. Ad esempio, le confidenze rese a terzi in un contesto di normalità o le testimonianze de relato di familiari e psicologi possono costituire elementi di supporto (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 44090/2018).
3. Condizioni psicologiche della vittima: nei casi di violenza sessuale su minori, la valutazione dell’attendibilità deve tenere conto delle condizioni psicologiche della vittima, della sua capacità di percepire e riferire i fatti, e delle eventuali influenze esterne. Le linee guida della “Carta di Noto” rappresentano un riferimento metodologico per garantire un approccio scientifico e rispettoso durante l’audizione della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 13737/2016).
4. Assenza di motivi calunniatori: è fondamentale escludere la presenza di intenti calunniatori o strumentali da parte della vittima. La giurisprudenza ha sottolineato che, in assenza di elementi che facciano sospettare un intento doloso, il giudice deve presumere la veridicità delle dichiarazioni della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).
5. Valutazione frazionata delle dichiarazioni: la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile valutare la credibilità della vittima procedendo a una “valutazione frazionata” delle sue dichiarazioni, purché non vi sia contraddizione fattuale e logica tra le diverse parti del racconto (Cass. ​ Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).

La vittimizzazione secondaria e il ruolo del giudice ​

Le recenti riforme legislative e le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) hanno evidenziato l’importanza di proteggere la vittima da ulteriori traumi durante il processo. La sentenza della CEDU nella causa J.L. c. Italia (n. 5671/16) ha condannato l’Italia per non aver adeguatamente tutelato la dignità e la vita privata della vittima di violenza sessuale, sottolineando la necessità di evitare stereotipi sessisti e affermazioni colpevolizzanti nei procedimenti giudiziari. La Convenzione di Istanbul e la direttiva europea 2012/29/UE hanno imposto agli Stati membri di adottare misure per proteggere la vita privata e l’immagine della vittima durante il procedimento penale, evitando domande non necessarie sulla sua vita personale e sessuale. Sul punto, anche la Riforma Cartabia ha introdotto strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima e la possibilità di essere ascoltata in modalità protetta, per garantire la sua sicurezza e ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.

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Maltrattamenti in famiglia: abitualità dei comportamenti violenti e regime di vita vessatorio.

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., punisce le condotte reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
La fattispecie in esame è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, da ultima la l. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso, che, nell’ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato.
Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, essendo necessario ripetersi nel tempo di vari comportamenti vessatori i quali, considerati singolarmente, potrebbero anche non essere punibili, e che, invece, acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Uno degli elementi essenziali del reato è quindi l’abituale reiterazione di atti vessatori o violenti, i quali devono essere sorretti dalla volontà di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche e morali; l’esistenza di tale legame comporta che ciascuna condotta successiva di maltrattamento vada a riannodarsi alle precedenti, saldandosi idealmente alle stesse e andando a costituire, in tal modo, un illecito di carattere strutturalmente unitario (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961). Non integra invece il delitto di maltrattamenti in famiglia, la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona che non risultino però inquadrabili in una cornice unitaria, connotata dall’imposizione al soggetto passivo di un regime di vita oggettivamente vessatorio (Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45037).
E’ necessario, dunque, che le condotte non siano meramente sporadiche, piuttosto che siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, tale da generare un regime di vita persecutorio ed umiliante (Cass. pen. Sez. VI, n. 833/2022).
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato come sia erronea l’equiparazione, tra reato abituale e reato permanente, al fine di individuare il luogo di consumazione del reato e, quindi, il giudice competente. Ciò in quanto nel reato permanente l’azione è unica ed assume una autonoma portata antigiuridica, fin dai primo atto che ne segna l’esecuzione; tale azione, protraendosi nel tempo, assume una connotazione di permanenza. Nel caso invece di un reato abituale, si è in presenza di singole condotte, singolarmente non idonee ad integrare quella specifica figura tipica, che perdono però la loro individualità (quali percosse, minacce, o quali condotte penalmente irrilevanti), assumendo infine una differente configurazione giuridica, a causa proprio del legame rappresentato dalla reiterazione. Qui è del tutto irrilevante, sotto il profilo giuridico, individuare il momento iniziale della consumazione, in relazione ad una condotta di cui non può prevedersi ii successivo inquadramento; il luogo del commesso reato, in punto di determinazione della competenza, sarà quindi quello in cui l’azione appaia complessivamente riconoscibile e qualificabile alla stregua di un maltrattamento (Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2016, n. 52900).

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