Stupefacenti: la prova della finalità della detenzione

La detenzione di sostanze stupefacenti è un reato che si configura solo quando la sostanza è destinata alla cessione a terzi, e non all’uso personale. La distinzione tra illecito penale (disciplinato dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990) e illecito amministrativo (articolo 75 dello stesso D.P.R.) rappresenta un punto cruciale nel diritto italiano, specialmente in presenza di condotte che non rivelano in modo evidente la finalità della detenzione. L’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio ricade sulla pubblica accusa e non sull’imputato, il quale non è tenuto a provare la destinazione ad uso personale.

Criteri per l’Accertamento della Finalità Illecita

L’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), del D.P.R. n. 309 del 1990, “normativizza” i criteri da utilizzare per la dimostrazione della finalità illecita della detenzione. Questi parametri, introdotti dal decreto legge 20 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, riproducono in parte il contenuto del caducato articolo 73, comma 1 bis, lettera a), dello stesso D.P.R.. Essi sono:

1. Quantità della sostanza stupefacente: Si valuta se la quantità sia inferiore o superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia. Sebbene il dato ponderale sia un indizio rilevante, non costituisce di per sé una presunzione assoluta di destinazione non personale. La sua rilevanza indiziaria aumenta con l’aumentare del numero delle dosi ricavabili. Il criterio della quantità deve essere commisurato al principio attivo rinvenuto.

2. Modalità di presentazione della sostanza: Questo parametro include il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato, e altre circostanze dell’azione. Il confezionamento frazionato, in particolare, è un elemento indiziario significativo, potendo far ritenere che la sostanza sia destinata alla vendita al dettaglio.

L’utilizzo della congiuntiva “nonché” nell’articolo 75, comma 1 bis, lettera a), sottolinea la necessità di un apprezzamento complessivo della vicenda. Salvo casi di quantità esorbitanti o frazionamenti inequivocabili, è l’intero contesto che deve essere valutato per giungere a un giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” sulla destinazione, anche solo parziale, a terzi della sostanza.

Il Ruolo del Giudice e l’Onere di Allegazione Difensivo

Il giudice di merito deve valutare globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto. La motivazione del giudice, in sede di legittimità, può essere sindacata solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità. Nonostante l’onere della prova gravi sull’accusa, l’interessato ha un “onere di allegazione” di segno contrario. Questo significa che l’imputato può addurre elementi probatori a proprio favore per dimostrare la destinazione della sostanza all’uso esclusivo personale. Tale onere allegativo risulta più difficile da soddisfare quanto più gli elementi indiziari forniti dall’accusa sono univocamente significativi della destinazione a terzi. Ad esempio, in presenza di quantità significativamente superiori ai limiti di principio attivo, per un soggetto non tossicodipendente sarebbe arduo sostenere che la droga fosse una scorta per uso personale. Al contrario, la certificazione dello stato di tossicodipendente, specialmente in presenza di quantitativi non esorbitanti, può essere un elemento significativo a favore dell’insussistenza dell’illecito penale.

La Sentenza n. 18639 del 17 Maggio 2025

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione 4, Penale, Sentenza n. 18639 del 17 maggio 2025, udienza 15 aprile 2025) ha ribadito questi principi. Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato per aver detenuto 368,41 grammi di marijuana, suddivisa in tre sacchetti, corrispondenti a 1.742 dosi medie singole. La difesa aveva sostenuto l’uso personale e terapeutico, adducendo forti dolori a una spalla e l’assunzione quotidiana di infusioni di marijuana come scorta mensile. Tuttavia, la Corte d’Appello, e successivamente la Cassazione, hanno ritenuto che la tesi difensiva non fosse credibile. La sentenza ha valorizzato il dato ponderale elevato (1.742 dosi medie singole), la suddivisione della sostanza in tre sacchetti, l‘inidoneità del certificato medico presentato dalla difesa, in quanto successivo al sequestro e riguardante olio di cannabis in quantità non compatibili con l’assunzione dichiarata. La Corte ha concluso che il quadro indiziario fornito dall’accusa era grave, preciso e concordante nel senso della destinazione della sostanza a terzi, e non era stato efficacemente contrastato dalla difesa. Il riferimento della difesa al rapido decadimento dell’efficacia drogante della marijuana, senza sostenere specifiche modalità di conservazione, è stato ritenuto non sufficiente a confutare la logicità della motivazione.

In sintesi, la prova della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio si fonda su una valutazione complessiva degli elementi, in cui il dato quantitativo e le modalità di presentazione della sostanza assumono un ruolo fondamentale, ma devono essere interpretati nel contesto di tutte le circostanze del fatto, con l’onere della prova che ricade sull’accusa e la possibilità per la difesa di fornire elementi di allegazione contrari.

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La prova nei processi di violenza di genere: l’attendibilità della vittima alla luce delle recenti riforme legislative

Negli ultimi anni, il tema della violenza di genere ha assunto un ruolo centrale nel dibattito giuridico e sociale italiano, portando a significative riforme legislative volte a garantire una maggiore tutela delle vittime e a rafforzare l’efficacia del sistema giudiziario. Tra le principali novità normative, spiccano il “Codice Rosso” (legge n. 69/2019), la legge n. 122/2023 e la legge n. 168/2023, che hanno introdotto misure per accelerare i tempi di intervento delle autorità, assicurare la priorità nella trattazione dei reati di violenza domestica e di genere e migliorare la protezione delle vittime. Inoltre, la Riforma Cartabia ha dedicato una sezione specifica del codice di procedura civile agli abusi familiari e alla violenza di genere, prevedendo strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima per garantirne la sicurezza.
Queste riforme hanno posto l’accento anche sulla necessità di evitare la “vittimizzazione secondaria”, ovvero il trauma aggiuntivo che può derivare dal processo giudiziario stesso. ​ In questo contesto, la prova nei processi di violenza di genere assume un ruolo cruciale, soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima, spesso unica testimone dei fatti.

La prova nei reati di violenza di genere: un equilibrio delicato
La prova nei processi di violenza di genere richiede un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti della vittima e il rispetto delle garanzie dell’imputato. Le dichiarazioni della vittima, pur costituendo una prova centrale, devono essere valutate con rigore e sensibilità, evitando ogni forma di pregiudizio o stereotipo. La giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali per la valutazione delle dichiarazioni della vittima nei reati di violenza di genere. In particolare, si riconosce che tali dichiarazioni possono costituire prova piena anche in assenza di riscontri esterni, purché siano sottoposte a un rigoroso controllo da parte del giudice. Questo approccio si basa sulla consapevolezza che la violenza di genere si consuma spesso in contesti privati e riservati, senza testimoni diretti.
Criteri di valutazione dell’attendibilità: ​
1. Coerenza e precisione del racconto: Le dichiarazioni della vittima devono essere analizzate per verificarne la coerenza interna e la capacità di fornire dettagli precisi e circostanziati. ​ La Corte di Cassazione ha ribadito che la deposizione della vittima può essere considerata attendibile anche in assenza di riscontri esterni, purché il racconto sia logicamente strutturato e privo di contraddizioni evidenti (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 23203/2018).
2. Riscontri esterni: sebbene non indispensabili, i riscontri esterni possono rafforzare la credibilità della vittima. Ad esempio, le confidenze rese a terzi in un contesto di normalità o le testimonianze de relato di familiari e psicologi possono costituire elementi di supporto (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 44090/2018).
3. Condizioni psicologiche della vittima: nei casi di violenza sessuale su minori, la valutazione dell’attendibilità deve tenere conto delle condizioni psicologiche della vittima, della sua capacità di percepire e riferire i fatti, e delle eventuali influenze esterne. Le linee guida della “Carta di Noto” rappresentano un riferimento metodologico per garantire un approccio scientifico e rispettoso durante l’audizione della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 13737/2016).
4. Assenza di motivi calunniatori: è fondamentale escludere la presenza di intenti calunniatori o strumentali da parte della vittima. La giurisprudenza ha sottolineato che, in assenza di elementi che facciano sospettare un intento doloso, il giudice deve presumere la veridicità delle dichiarazioni della vittima (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).
5. Valutazione frazionata delle dichiarazioni: la Corte di Cassazione ha chiarito che è possibile valutare la credibilità della vittima procedendo a una “valutazione frazionata” delle sue dichiarazioni, purché non vi sia contraddizione fattuale e logica tra le diverse parti del racconto (Cass. ​ Pen., Sez. III, sentenza n. 37594/2021).

La vittimizzazione secondaria e il ruolo del giudice ​

Le recenti riforme legislative e le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) hanno evidenziato l’importanza di proteggere la vittima da ulteriori traumi durante il processo. La sentenza della CEDU nella causa J.L. c. Italia (n. 5671/16) ha condannato l’Italia per non aver adeguatamente tutelato la dignità e la vita privata della vittima di violenza sessuale, sottolineando la necessità di evitare stereotipi sessisti e affermazioni colpevolizzanti nei procedimenti giudiziari. La Convenzione di Istanbul e la direttiva europea 2012/29/UE hanno imposto agli Stati membri di adottare misure per proteggere la vita privata e l’immagine della vittima durante il procedimento penale, evitando domande non necessarie sulla sua vita personale e sessuale. Sul punto, anche la Riforma Cartabia ha introdotto strumenti come la secretazione dell’indirizzo della vittima e la possibilità di essere ascoltata in modalità protetta, per garantire la sua sicurezza e ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.

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Phishing, smishing e altre truffe bancarie: quando la banca deve risarcire il cliente?

Il phishing è una truffa informatica effettuata inviando una e-mail, apparentemente proveniente da un istituto di credito o da una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario ad accedere al proprio account inserendo dati riservati quali numero di carta di credito e/o password di accesso al servizio di home banking, motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico o di sicurezza.

Chi utilizza tecniche di phishing – che può avvenire anche mediante l’invio di SMS (c.d. smishing) ovvero l’effettuazione di telefonate da parte di falsi operatori (c.d. vishing) – mira ad ottenere, tramite artifici e raggiri, le credenziali di autenticazione necessarie ad accedere abusivamente a spazi informatici esclusivi del titolare (ad esempio relativi alla gestione dei conti correnti online) e a svolgere, senza autorizzazione, operazioni bancarie o finanziarie.

Ma cosa può fare il malcapitato che ha subito una truffa di questo tipo e si è visto sottrarre il proprio denaro?

Ai sensi dell’art. 7 e ss. del D.lgs. 11/2010, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve rimborsare al cliente le operazioni di pagamento non autorizzate, salvo che riesca a dimostrare il dolo o la colpa grave del cliente stesso.

Con riferimento poi alle carte di pagamento, la banca o il prestatore di servizi di pagamento deve monitorare le operazioni a rischio frode ed eventualmente bloccare le operazioni di pagamento sospette quando: 1) vengono effettuate sette o più richieste di pagamento nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento; 2) una ovvero più richieste di pagamento nelle 24 ore esauriscano l’importo totale del plafond della carta di pagamento; 3) vengono effettuate due o più richieste di pagamento provenienti da Stati diversi, con la stessa carta, nell’arco di sessanta minuti.

In caso di negligenza della banca nell’effettuare il monitoraggio delle operazioni a rischio frode, la banca è sempre tenuta a risarcire il proprio cliente.

Dunque, chi ha subito una truffa di questo tipo anzitutto deve immediatamente rivolgersi alle forze dell’ordine per sporgere denuncia/querela e alla propria banca per segnalare l’accaduto e avanzare reclamo. Fatto ciò, qualora la banca non dovesse risarcire il danno nell’immediato, è opportuno rivolgersi ad un avvocato per agire di conseguenza. Non sempre occorre agire in giudizio: azionando sistemi di ADR specifici per il settore bancario è possibile ottenere il risarcimento in tempi brevi e con costi decisamente contenuti.

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